Tre passi nella legislazione archivistica [Parte I]

Legge 7 messidoro anno II del 25/06/1794 | Francia

La Loi du 7 messidor an II (25 juin 1794) concernant l’organisation des archives établies auprès de la représentation nationale rappresenta un passo fondamentale per il passaggio da archivio segreto, di proprietà del sovrano, ad archivio pubblico, di proprietà dei cittadini. Siamo nel pieno della rivoluzione francese e riconoscere la libertà di accesso a ogni cittadino alle carte prodotte dallo stato è un vero e proprio gesto rivoluzionario.

Déclaration_des_droits_de_l'homme_et_du_citoyen,_pilonné_par_le_Mouton_national_en_1793_1_-_Archives_Nationales_-_AE-I-9-3
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pilonnée par le Mouton national en 1793

Con questa legge nascono elementi e princìpi che caratterizzano gli archivi pubblici fino ai giorni nostri:

  • creazione di un deposito centrale (art. I)

Les archives établies auprès de la Représentation nationale, sont un dépôt central pour toute la République.

  • sorveglianza (art. III)

Tous dépôts publics de titres ressortissent aux archives nationales comme à leur centre commun, et sont mis sous la surveillance du corps législatif et sous l’inspection du comité des archives.

  • accesso gratuito agli archivi per tutti i cittadini (art. XXXVII)

Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu’ils renferment: elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance.

Editto sopra le scritture e libri manoscritti 1819 | Stato Pontificio

Un po’ meno democratico della normativa francese, tuttavia significativo, è l’Editto sopra le scritture e i libri antichi emanato dal Cardinal Camerlengo Bartolomeo Pacca. La novità apportata da tale normativa è l’attenzione al valore dei beni documentari e librari:

Interessano pertanto il Paterno zelo di Nostro Signore Pio Papa VII, felicemente regnante, che non vadano a perire que’ Documenti che aver possono relazione al Principato o servire ad illustrare la sagra, e profana erudizione in una città

Da notare come i documenti siano considerati un mezzo per dare lustro al Principato: sono funzionali al potere dominante, lo legittimano. Così, in tempi più recenti, leggiamo nella lettera circolare La funzione pastorale degli archivi ecclesiatici del 2 febbraio 1997:

La volontà da parte della comunità dei credenti, ed in particolare delle istituzioni ecclesiastiche, di raccogliere fin dall’epoca apostolica le testimonianze della fede e coltivarne la loro memoria, esprime l’unicità e la continuità della Chiesa che vive questi tempi ultimi della storia.

Bartolomeo Pacca.
Bartolomeo Pacca.

La supervisione di tali beni viene affidata al Prefetto degli Archivi Segreti del Vaticano: nessuno può vendere o comprare, in privato o in pubblico, manoscritti o documenti senza il suo permesso. “Mercanti, Rigattieri, Libraj, Pizzicaroli, Salumari, e Artebianca, Orzaroli, Casciari, Battilori, Cartolari, Dipintori, Focaroli, Tamburari, Stacciaroli, Tabaccari e ogni altro Artista, di qualunque genere, e professione” sono tenuti a comunicare al Prefetto tutti i manoscritti e i documenti in loro possesso; chiaramente tale richiesta garantiva una sorta di diritto di prelazione sul materiale presente sul mercato.

Particolarmente interessante è la lista delle tipologie librarie e documentarie in circolazione all’epoca:

libri manoscritti […] siano in cartapecora, o bambacina, o seta, tanto interi quanto divisi, rotti o sciolti; come pure Istromenti, Processi, Inventarj, Citazioni, Documenti prodotti, Protocolli, Manuali, Brogliardi, Receptorum, o altra scrittura appartenente agli Offizj, tanto Civile, che Criminale, Lettere, Bolle, Brevi, e Diplomi manoscritti, Carte Ecclesiastiche, specialmente se di Congregazioni, e Tribunali, Archivi di case Magnatizie, e del Governo, Case Religiose, e Luoghi Pii

Commissione Cibrario 1870 | Regno d’Italia

Negli stati preunitari gli archivi potevano dipendere dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della Giustizia o delle Finanze. Il Congresso internazionale di Statistica, tenuto a Firenze nel 1867, affrontò la questione delle competenze dell’uno o dell’altro ministero, assieme ad altri rilevanti temi come la differenza tra biblioteca/museo/archivio o quella tra archivi civili ed ecclesiastici.

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Luigi Cibrario (by Stefano Bolognini).

Molte delle teorie esposte al congresso trovarono posto nella Commissione Cibrario, costituita dai ministri dell’Interno e della Pubblica Istruzione il 15 marzo 1870. La commissione era composta da: Luigi Cibrario, Ministro di Stato e Senatore del Regno; Diodato Pallieri, Senatore del Regno; Michelangelo Castelli, Direttore generale degli archivi del Regno di Torino e Senatore del Regno; Francesco Bonaini, Soprintendete generale degli Archivi toscani (che, per motivi di salute, non poté partecipare ai lavori); Francesco Trinchera, Direttore generale degli Archivi napoletani; Tommaso Gar, direttore dell’Archivio generale di Venezia; Luigi Osio, Direttore dell’Archivio governativo di Milano; Giuseppe Canestrini, Direttore della Biblioteca Nazionale di Firenze; Cesare Guasti, capo sezione dell’Archivio di Stato di Firenze; Amadio Ronchini, Direttore dell’Archivio di Stato di Parma (anche lui, come Bonaini, assente per questioni di salute).

Nella relazione finale del 13 aprile 1870, redatta da Cesare Guasti, la commissione risponde ad alcuni quesiti relativi alla “questione degli archivi”.

1. Conviene portare la dipendenza degli archivi sotto un solo Ministero?

La commissione concorda sulla necessità di porre gli archivi sotto un unico ministero. Tuttavia si è ben consapevoli delle diversa natura degli archivi preunitari, per questo viene suggerita la creazione di soprintendenze (istituite con R.D. 26 marzo 1874, n. 1861), da cui dipendono gli Archivi di Stato delle relative provincie, al cui capo vengono posti dei Direttori.

2. Sarebbe utile la divisione degli archivi storici dagli amministrativi? Come potrebbe operarsi?

Alla necessità di distinguere tra “archivi storici” e “archivi amministrativi” (cioè correnti), la commissione propone una distinzione incentrata sulla consultabilità dei documenti:

  • parte antica
  • parte moderna.

Parve quindi equivoca almeno la nomenclatura di storici e d’amministrativi, parlando di archivi: e la Commissione preferì di chiamare antica la parte che il Governo può mettere a disposizione degli studiosi, moderna quella che lo Stato ha ragione di tener riservata.

3. Da qual ministero devono dipendere gli archivi storici e amministrativi?

Dalla relazione pare che questa fosse la questione più discussa dalla commissione: Ministero della pubblica Istruzione o Ministero dell’Interno?

Non fu poi concorde in questo: che taluni sopra la importanza storica ponevano la politica e l’amministrativa; altri a queste preponevano la storica. E se i primi dicevano che gli archivi per quanto possano servire agli studi non prendono mai tanto la qualità di istituti scientifici, che non rimangano soprattutto depositi di documenti, nei quali il governo come il pubblico ha i più vitali e più comuni interessi; i secondi dicevano che la politica e l’amministrazione possono e debbono avere le loro riserve, ma il documento che passa in archivio entra già nel dominio della storia; e che ponendo a capo degli archivi uomini forniti di molti studi, volendo nella maggior parte degli ufficiali una larga coltura, e mantenendo presso gli archivi uno speciale insegnamento affinché di là escano, non opere storiche, ma quei lavori che sono di grande sussidio agli studi storici, gli archivi assumono forma e natura d’istituti scientifici.

Come sappiamo, la maggioranza votò per il Ministero dell’Interno.

4. Sugli Archivi provinciali

Ispirandosi al Regno delle due Sicilie, in cui erano presenti archivi provinciali alle dipendenze della direzione generale di Napoli e di Palermo, e al Gran Ducato di Toscana, in cui Lucca, Pisa e Siena possedevano archivi provinciali alle dipendenze dell’Archivio centrale di Firenze, la Commissione suggerisce di stabilire Archivi di Stato provinciali, istituiti dalle soprintendenze di ogni capoluogo di provincia (una normativa sull’ordinamento degli Archivi di Stato provinciali e delle loro sezioni si avrà solo con la L. 22 dicembre 1939, n. 2006).

Versare le carte in archivi provinciali viene considerata un’operazione mirata a facilitare la consultazione delle carte e risparmiare le spese di conservazione:

Nel riconcentrare è risparmio di spesa, e maggior agevolezza di ricerche, perché pochi ufficiali servono molti archivi, e un archivio completa l’altro. D’altronde troppo sarebbe a volere uomini periti dovunque sono carte da conservare e da leggere; mentre non vi ha amministrazione che, prima o poi, non senta il bisogno di uomini periti.

5. Sugli archivi comunali

La commissione ribadisce la divisione tra organi centrali dello Stato e organi periferici: i comuni non devono versare agli Archivi di Stato, ma possono versare all’Archivio di Stato di competenza se non hanno i mezzi o gli spazi adatti alla conservazione.

Si danno, inoltre, delle indicazioni su come i comuni debbano conservare gli archivi e come lo Stato debba vigilare sulla loro corretta tenuta. E qui il tasto è dolente: constatare che le indicazioni della commissione, dopo più di un secolo, non sono per nulla scontate è davvero deprimente!

Che il Governo deve, per mezzo delle prefetture, obbligare i Comuni a levare gli archivi dalle mani dell’ultimo impiegato (come ora sono pur troppo in molti luoghi); a separarne la parte antica da quella che serve all’amministrazione, e darla in custodia a persona colta, quando non si possa avere un archivista fornito di cognizioni speciali.

Proseguendo nella lettura si trovano tante altre belle parole su come debba tenersi l’archivio di un comune e sul perché sia importante per la comunità… ma non è questa la sede per riaprire tali ferite: al buon intenditor, bastino queste poche parole!

Per capire la situazione in cui versano gli archivi dei comuni, basti ricordare che il Titolario Astengo verrà adottato solo nel 1897. Ieri, come oggi, la gestione degli archivi comunali è un problema. Mi piace il tono minaccioso con cui la commissione chiude la questione:

La Commissione ha detto invitare; ma i documenti vanno salvati ad ogni costo. Perciò il Comune bisogna che a una delle due si adatti: o depositare come è detto o provvedere da sé

6, 7, 9. Dell’ordinamento e degli ufficiali d’archivio

Viene proposta l’istituzione delle Scuole Speciali in cui verranno formati gli ufficiali degli Archivi di Stato: un prova selettiva di latino, greco, francese, storia civile e geografia consentirà l’accesso agli alunni, che si troveranno a seguire lezioni di paleografia e diplomatica.

Gli impiegati vengono distinti in due classi:

  • di concetto
  • d’ordine.

8. Potrebbero riunirsi alcuni archivi? E quali?

Come si è detto per gli archivi provinciali, unire gli archivi significa risparmiare e agevolare la consultabilità dei documenti. Rispondendo a questo quesito la Commissione fornisce delle linee generali sul versamento:

  1. i depositi non devono essere più frequenti di 5 anni, né aver luogo oltre i 10 anni (eccezion fatta per i documenti giudiziari che possono estendere il tempo a 20 anni);
  2. il luogo in cui depositare le carte deve essere predisposto preventivamente;
  3. divieto di versare epoche saltuarie (mirato a preservare l’unità dell’archivio).

Altrettanta attenzione viene dedicata allo scarto che dovrà avvenire seguendo un rigoroso iter:

  1. il soprintendente lo propone al Ministro, esponendo le ragioni (che “non saranno mai del poco spazio o della poca moneta”);
  2. ufficiali esperti provvedono alla scelta delle carte e la creazione dell’elenco (distinguendo gli scarti da macerare da quelli da vendere);
  3. il Ministero invierà un proprio delegato a controllare lo scarto e ad assistere il soprintendente;
  4. il Ministero emana il decreto.

10. Consultabilità

L’accesso all’archivio deve essere gratuito, viene applicata però una “larga ma prudente concessione”:

  • per la parte moderna gli studiosi dovranno far richiesta di consultazione direttamente al Ministero;
  • per la parte antica, spetta ai soprintendenti controllare che “l’uso non si svolga in abuso”.

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