La PEC: un prodotto made in Italy

Mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa: parliamo della PEC. Dovete sapere che mentre il resto del mondo comunica utilizzando il sistema dei Certificati Digitali, noi italiani usiamo uno standard artificioso e valido solo Italia.

Quando l’11 febbraio del 2005 uscì il DPR n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” (G.U. 28 aprile 2005, n. 97), la PEC sembrava essere l’unica soluzione da adottare. Infatti solo con la legge n. 2 del 2009, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (G.U. 28 gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario 14/L) viene meno l’obbligo della PEC e la possibilità di adottare anche sistemi alternativi.

le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali

Chissà come ai commercialisti è sfuggito il concetto di analogo indirizzo di posta elettronica, così l’invito alle aziende a comunicare l’indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che ne garantiscano l’integrità del contenuto e certifichino la data e ora dell’invio e della ricezione, si è trasformato in obbligo dell’adozione di una casella di PEC.

PEC vs S/MIME

Per capire di cosa stiamo parlando ho voluto realizzare un video esplicativo, nel quale individuo il funzionamento dei due sistemi. La ricostruzione consente di avere un confronto “visivo” tra la PEC e l’S/MIME.

Non sono voluta scendere in dettagli tecnici solo perché non sono una grande disegnatrice, ma partendo da questo schema riassuntivo cercherò di ripercorrere il funzionamento dei due metodi in modo più dettagliato.

La Posta Elettronica Certificata

La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica che consente di avere una prova opponibile dell’invio e della consegna di un documento elettronico. È come una raccomandata con ricevuta di ritorno, ma a differenza di quest’ultima la PEC:

  • garantisce la conoscibilità certa del titolare,
  • permette di legare in maniera certa e opponibile la trasmissione con il documento trasmesso,
  • garantisce un notevole risparmio,
  • permette lo scambio non solo tra individui ma anche tra applicazioni.

Da un punto di vista giuridico, quello che dona alla PEC un valore probatorio è: la conoscibilità certa del titolare, l’integrità del contenuto, la data e l’ora di invio e ricezione del messaggio.

Tutto questo è possibile grazie al Gestore, una trusted third part che funge da garante. Questa figura gestisce il dominio di posta elettronica certificata ed è quella a cui occorre rivolgersi se si desidera avere una casella di PEC (nomecognome@pec.it, azienda@legalmail.it…).
I gestori devono essere accreditati dall’AgID, che ne valuta l’onorabilità, l’adeguatezza del personale, i processi atti a garantire la sicurezza dei dati e delle trasmissioni, l’esperienza, la solidità e i servizi messi in atto in caso di emergenza. L’AgID pubblica e tiene aggiornato l’elenco dei Gestori accreditati sul proprio sito web.
Possono essere gestori sia aziende private con un capitale sociale non inferiore a un milione di euro, che le PA (ma le caselle rilasciate dalle PA possono essere utilizzate solo per la comunicazione tra la stessa e l’utente).

L’invio e la ricezione della pec

Nel processo di invio e di ricezione della PEC intervengono i seguenti attori:

  • il mittente
  • il Gestore del mittente
  • il Gestore del destinatario
  • il destinatario.

PEC

Dal video si può osservare il modo in cui questi “personaggi” si relazionano tra loro, un andirivieni di controllo-firmo-verifico-certifico… Volendo ripercorrere qui le tappe della PEC potremmo suddividerle in 4 fasi:

1- Autenticazione e invio: il mittente accede al sistema PEC (con ID e password o con una smartcard) e invia il messaggio al destinatario attraverso il server di PEC del suo Gestore (punto di accesso)
2a- Verifica e ricevuta: il gestore del mittente effettua i controlli per verificarne la correttezza formale e la presenza di virus, a seconda dell’esito del controllo, il gestore invia al mittente una ricevuta di accettazione o di non accettazione
2b- Busta di trasporto: successivamente il gestore del mittente imbusta e firma digitalmente il messaggio, per inviarlo al gestore del destinatario (punto di ricezione)
3a- Verifica e ricevuta: il gestore del destinatario effettua la verifica della firma del gestore del mittente e verifica la validità del messaggio, a seconda dell’esito del controllo, il gestore del destinatario invia al server del gestore del mittente una ricevuta di presa in carico o un avviso di rilevazione di virus informatici (in quest’ultimo caso il gestore del mittente invia al mittente un avviso di mancata consegna per rilevazione di virus informatici)
3b- Consegna: il gestore del destinatario rende disponibile il messaggio nella casella del destinatario
4- Ricevuta: il gestore del destinatario invia la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del mittente.

I messaggi prodotti dalla pec

anomaliaPEC
Esempio di una busta di anomalia.

Da questo percorso a ostacoli vengono generati numerosi messaggi, che il mittente e il destinatario si ritrovano a dover gestire. I messaggi generati si articolano in  3 categorie:

  • ricevute
  • avvisi
  • buste
Le Ricevute

Il sistema di PEC produce tre tipi di ricevute:

  1. Ricevuta di accettazione: inviata dal gestore del mittente al mittente
  2. Ricevuta di presa in carico: inviata dal gestore del destinatario al gestore del mittente
  3. Ricevuta di avvenuta consegna: inviata dal gestore del destinatario al mittente

La ricevuta di avvenuta consegna, può a sua volta essere:

  • COMPLETA, se contiene in allegato il messaggio originale e i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario
  • BREVE, se contiene in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario e il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati risulteranno sintetizzati nei rispettivi hash
  • SINTETICA, se contiene in allegato solo i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario
Gli avvisi

Il sistema genera avvisi nel momento in cui riscontra problemi nell’invio o nella ricezione del messaggio di posta. Esistono quattro tipi di avvisi:

  1. l’avviso di non accettazione per eccezioni formali (Es: indirizzo sbagliato) o per virus informatici, inviato al mittente dal suo gestore;
  2. l’avviso di rilevazione di virus informatici, inviato dal gestore del destinatario al gestore del mittente;
  3. l’avviso di mancata consegna per rilevazione di virus informatici, inviato dal gestore del mittente, che ha ricevuto l’avviso di rilevazione di virus, al mittente;
  4. l’avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti, inviato al mittente dal suo gestore nel caso in cui quest’ultimo non riceva alcuna ricevuta di presa in carico nelle 12 ore successive alla spedizione (dopo ulteriori 12 ore il gestore invia al mittente un altro avviso di mancata consegna, da considerarsi definitivo).
Le buste

Le buste sono messaggi dentro i quali i gestori racchiudono i messaggi originali per garantirne l’integrità. Esistono due categorie di buste:

  1. la busta di trasporto, quella con cui il gestore del mittente chiude il messaggio in uscita per poi apporvi la sua firma digitale;
  2. la busta di anomalia, quella in cui il gestore del destinatario chiude un messaggio non sicuro, come una mail ricevuta da un account normale e non da una casella PEC.

Scambio di email tra casella di posta ordinaria e casella di posta elettronica certificata

pectomail
Una ricevuta di accettazione inviata dal gestore del mittente in seguito all’invio di un messaggio dalla casella di PEC a una casella di email ordinaria.

La PEC ha valore legale solo se entrambi gli interlocutori dispongono di caselle PEC. Infatti se da una casella PEC si spedisce un messaggio a un destinatario che non ha una casella PEC, il mittente resterà senza ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore del destinatario. Al contrario, se un messaggio di posta ordinaria viene inviata ad una casella di posta PEC, il Gestore del destinatario può comportarsi in diversi modi:

  1. blocca il messaggio e il destinatario non riceve nulla;
  2. deposita il messaggio nella casella PEC del destinatario all’interno di una busta di anomalia;
  3. consente al cliente di scegliere quale di queste due operazioni effettuare tramite il pannello di controllo

S/MIME

L’S/MIME, contrariamente alla PEC, è uno standard internazionale. Sviluppato dallo IETF (Internet Engineering Task Force), che assieme al W3C e all’ISO/IEC promuove e sviluppa standard per internet.

L’S/MIME consente di autenticare e verificare l’integrità dei messaggi e ne garantisce il non ripudio mediante l’utilizzo della certificazione digitale basata su crittografia asimmetrica (si invia al destinatario un messaggio firmato digitalmente).

Secondo lo standard x.509v3, un certificato digitale deve avere:

  • il riferimento allo standard utilizzato
  • il numero di serie o altro codice identificativo del certificato
  • nome, regione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito
  • nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato
  • dati per la verifica della firma (es. chiave pubblica del mittente)
  • indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato
  • firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato.

Anche per l’S/MIME c’è una trusted third part: il Certificatore (Certification Authority), che ha il compito di rilasciare il certificato. L’elenco dei Certificatori accreditati, così come quello dei Gestori di PEC, è pubblicato sul sito web dell’AgID.

Gli attanti in questo caso sono: il mittente, il Certificatore e il destinatario. Le manovre relazionali si limitano ad apporre il certificato sul documento e inviarlo. Utilizzando l’S/MIME non occorre nemmeno creare una nuova casella di posta, si può utilizzare quella già esistente. Quindi mi chiedo, perché complicarsi la vita con la PEC?

Il concetto di Certificato digitale è proprio quello su cui si basa la firma digitale… e torno a chiedermi: perché adottare due sistemi differenti, quando c’è il certificato S/MIME che ci permette di creare documenti firmati digitalmente e inviare posta elettronica con valore giuridico probatorio?

Tecnicamente anche la PEC ricorre al certificato S/MIME nei suoi processi, solo che intorno ci ricama un insieme di personaggi e di azioni che generano documentazione inutile.

Da un punto di vista archivistico…

Proprio qui volevo arrivare: poco mi importa se l’imprenditore di Varese si complica la vita adottando la soluzione meno efficiente solo perché è quella suggerita dal fidato commercialista. Ciò che mi preoccupa è la gestione di tutta questa documentazione prodotta dal sistema di PEC: ricevute, buste, avvisi…

In Italia le aziende (e aimé anche la PA) non sono in grado di gestire una casella di posta ordinaria, figuriamoci come si comporteranno di fronte a questa mole di documentazione informatica!

Le disposizioni civilistiche e fiscali impongono all’imprenditore che esercita un’attività commerciale la conservazione ordinata per affare delle lettere, delle fatture, dei telegrammi e delle email a rilevanza commerciale tale da impiegare giuridicamente l’azienda verso l’esterno ovvero terzi nei riguardi dell’imprenditore, per un periodo di 10 anni. Se calcoliamo che per ogni email scambiata devo conservare non solo la email, l’allegato e il certificato, ma tutto il corollario che la PEC implica… quanto materiale inutile ed evitabile sono costretta a conservare??

Che ne dite? Parliamone.

34 pensieri riguardo “La PEC: un prodotto made in Italy

  1. La PEC è un’eccellenza italiana. al servizio della comunità Basti pensare che in Francia, le lettere raccomandate online sono possibili al costo seguente: 4,50 Euro +IVA, la raccomandata digitale. Nel caso di pagine a colori (documenti, loghi, ecc.) si arriva tranquillamente a 9 Euro +IVA la Raccomandata, non esistono abbonamenti possibili!
    Ecco perché sarebbe ora di valorizzare le competenze nazionali in seno all’Europa.

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  2. La PEC è un’eccellenza italiana. al servizio della comunità Basti pensare che in Francia, le lettere raccomandate online sono possibili al costo seguente: 4,50 Euro +IVA, la raccomandata digitale, (documenti, loghi, ecc.) si arriva tranquillamente a 9 Euro +IVA la Raccomandata, non esistono abbonamenti possibili!
    Ecco perché sarebbe ora di valorizzare le competenze nazionali in seno all’Europa.

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  3. lei continua a chiedere “come è possibile che nel resto del mondo facciano a meno della PEC?” ecco la risposta. In Europa nel 2014 è stato redatto il regolamento EiDAS proprio per risolvere il problema, che non è solo italiano. E delegazioni francesi e tedesche sono venute in Italia a studiare la PEC proprio perchè è una delle soluzioni possibili e attuabili. Se legge l’articolo vedrà che i primi sono sempre soli, all’inizio. http://www.forumpa.it/pa-digitale/documenti-il-futuro-europeo-della-pec-necessarie-nuove-regole-tecniche

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    1. Nell’interessante articolo da lei proposto i punti sono due:
      – la PEC è conforme al regolamento Eidas (ci mancherebbe!)
      – occorre trovare una interoperabilità tra REM e PEC (ovvio non si può utilizzare un sistema che vale solo per un paese).
      Nel regolamento Eidas io vedo non l’affermarsi della PEC, ma la possibilità data ai cittadini di poter scegliere tra varie soluzioni, a proprio piacimento, purché vengano garantiti alcuni criteri. Ed è proprio quella libertà di scelta del sistema da adottare che a noi cittadini italiani è stata negata con la diffusione forzata e a tappeto di questo sistema chiuso, complesso e puramente nazionale. In ogni caso, se si riuscisse a garantire una interoperabilità tra PEC e altri sistemi sarebbe un passo non da poco. Magari la PEC mi starebbe più simpatica!

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    2. E infatti non hanno ancora adottato questa assurdità (e mai lo faranno)!

      Tutto cio’ che e’ troppo macchinoso, che possono garantire solo pochi maintainer e non rappresenta uno standard internazionale non puo’ essere adottato da paesi ben piu’ ‘produttivi’ e ‘attenti’ rispetto a noi!

      In Italia a fare i software per la PA e’ solo la Sogei con una qualita’ quasi ridicola…e’ tutto detto…

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  4. “garantisce un notevole risparmio” ? Considerato che molti professionisti/piccole aziende pagano il canone annuo PEC e non hanno mai inviato o ricevuto né una PEC né una raccomandata negli ultimi 2-3 anni, per me la PEC è solo una perdita bella e buona. Certo, ogni 5 o 6 anni una raccomandata la mando, sì. Grazie alla PEC il costo mi risulta essere quindi di qualche centinaio di euro a raccomandata. Con il cartaceo erano pochi euro.

    Tutto quel complesso sistema dove si mettono in mezzo enti ed altri fornitori ovviamente costa una montagna di soldi. E qualcuno lo deve pagare. Noi.

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    1. Anche questo è un argomento molto interessante: io come privata cittadina che comunica con la PA ho risparmiato in un anno circa 50€ (che avrei speso a raccomandate), invece mia madre, artigiana, paga un canone annuo per un servizio che non usa mai… giusta osservazione la sua.

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  5. Bello, però non mi è chiaro come farebbe il mittente ad avere una conferma di consegna valida, poi alcuni domini pec bloccano la ricezione da domini normali adesso, per cui sarebbe un sistema non compatibile con la pec temo.
    Grazie dell’articolo 😀

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    1. Grazie per il commento che mi permette di fare ulteriori osservazioni.
      Come hai giustamente osservato, con l’assenza del Gestore che si occupa della trasmissione del messaggio viene meno anche la ricevuta di avvenuta di consegna. E questo mi porta a due osservazioni:
      1- della conferma della consegna si è discusso molto anche in termini giuridici, perché il Gestore del destinatario si limita ad inviarla nel momento in cui il messaggio viene depositato nella casella del destinatario, non quando il destinatario effettivamente la legge… (su questo punto si è scritto tanto, credo che ci siano anche articoli in merito su Interlex)
      2- se è così indispensabile avere la certezza della consegna, come fa il resto del mondo a fare a meno della PEC?? [non vorrei essere ripetitiva, ma oramai è diventata una questione esistenziale! :D]

      Mi fa piacere che dai commenti è emerso quanto sia fatta male la legge che vuole un sistema “basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse” quindi, come avete bene osservato, occorre avere la data e l’ora dell’invio e della RICEZIONE. Tuttavia l’S/MIME ha valore legale. Infatti mi continuate a dire che non è compatibile, non è la stessa cosa, ma in realtà ha lo stesso valore giuridico della PEC (per legge). Questo perché il gruppo “cittadini Internet” ha fatto esposto all’UE all’epoca (credo fosse il 2005) e l’Europa ha imposto la clausola sugli analoghi sistemi! Anche perché altrimenti, in un contesto internazionale, come fa un’impresa a comunicare con altre aziende estere con uno standard che è valido solo in Italia?

      Ci vorrebbe un trattato per evidenziare tutte le stranezze di questo sistema, perché a questo punto dovrei parlare anche della Registerd Electronic Mail (REM) ideata dalla ETSI…

      Ma grazie alle vostre osservazioni un po’ alla volta svisceriamo tutto! 🙂

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      1. mi spiace ma o è zuppa o è pan bagnato: non puoi prima costruire tutta la discussione sul fatto che PEC e S/mime siano equivalenti e poi, quanto ti si fa notare che non lo sono, proprio perchè i certificati S/mime non forniscono la conferma di ricezione al mittente, cambi discorso affermando “se è così indispensabile avere la certezza della consegna, come fa il resto del mondo a fare a meno della PEC”. Se S/Mime e PEC fossero equivalenti, la legge già prevederebbe ed autorizzerebbe il loro utilizzo, proprio per quello che hai scritto tu “analogo indirizzo di posta elettronica, così l’invito alle aziende a comunicare l’indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che ne garantiscano l’integrità del contenuto e certifichino la data e ora dell’invio e della ricezione”. Il problema è appunto che, per il succitato motivo, ma anche per altri che ti vengono scritti in altri commenti, S/mime e PEC NON SONO EQUIVALENTI. Affermare poi che ha lo stesso “valore giuridico” è una affermazione che io non mi sentirei mai di fare, a meno che non ci fosse già giurisprudenza in merito. Il discorso è semplice: se qualcuno ritiene che S/mime e PEC siano equiparabili, li usi e li porti davanti al giudice. Quando anche un giudice ne stabilirà l’equivalenza, allora se ne riparlerà.

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      2. Lei omette una cosa fondamentale.
        la certezza della consegna
        non mi interessa se il destinatario ha letto la posta
        mi serve che l’abbia ricevuta.
        nella sua casella che è certificata
        cosa che il s/mime non fa
        se vuole abolire la pec…cominci dai burocrati e non dai mezzi che la burocrazia usa
        ah dimenticavo
        se non mi appiccica la marca da bollo, questo articolo non conta nulla…
        così è se vi pare
        ecco cominci da qui…le marche da bollo…se non la mette sul suo certificato di nascita non è vero nemmeno che lei è femmina(inteso come sesso)

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    1. vero, ma esistono le marche temporali se proprio ti serve certificare che il certificato sia valido (scusa il gioco di parole), e poi se vogliamo essere proprio pedanti occorerebbe evidenziare che nello specifico la pec non garantisce l’integrità del contenuto come fa l’s/mime… come dicevo: parliamone! come fa il resto del mondo a fare a meno della pec??

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        1. Giusto, come ho scritto nell’articolo “Tecnicamente anche la PEC ricorre al certificato S/MIME nei suoi processi, solo che intorno ci ricama un insieme di personaggi e di azioni che generano documentazione inutile.”
          Nel commento volevo evidenziare che l’uso dell’S/MIME, nella PEC, avviene per mano del Gestore, non del Mittente… la differenza è sottile ma c’è. Non sono IO ad apporre il “sigillo” al mio documento, ma è il Gestore.
          Grazie per la sua osservazione che mi ha consentito di essere più specifica.

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      1. Ma con la marca temporale non si può garantire la ricezione che è la cosa più importante dal lato giuridico. Le mancano le conoscenze tecniche dei termini come “notifica”. Non comprende che il sistema analogo alla Pec deve garantire la data certa dell’invio e della consegna, altrimenti non si può stabilire il corretto rispetto dei termini sia per l’invio che per la ricezione della “notifica”. La funzione fondamentale della Pec è quella di sostituire l’ufficiale giudiziario, organi che oggi certifica la ricezione e la consegna della Pec.

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        1. Ha perfettamente ragione, manca la notifica, come ho scritto sopra. Non sono io a dire che dovrebbero essere uguali a livello giuridico, è già così. Ne parli con il legislatore, se non le sembra giusto. La questione è: visto che entrambi sono standard riconosciuti a livello giuridico (uno lo è solo in Italia e l’altro vale a livello internazionale) quale tra i due conviene adottare?

          Chiaro che molti preferiscono la PEC che è un sistema molto più controllato (praticamente è il Gestore a fare tutto) e più comodo per molti italiani che non hanno grande dimestichezza con il digitale.

          La ringrazio moltissimo per aver citato il ruolo dell’ufficiale giudiziario: a ulteriore conferma che si vuole applicare alla gestione dei documenti digitali delle strutture che sono tipiche dell’analogico. [poi se proprio vogliamo che il nuovo sistema di messaggi digitali riproponga pedissequamente il percorso del cartaceo, perché così siamo più sicuri e ci piace di più, allora dovremmo richiedere che la notifica giunga nel momento in cui il destinatario apre la posta o accede con il suo account alla casella… non mi pare che gli ufficiali giudiziari lascino le comunicazioni nelle cassette della posta – ma non sono una grande giurista, quindi forse mi sbaglio.. -. Si è deciso di ovviare a questo problema affidando la responsabilità all’utente PEC di controllare sempre la propria casella… non so non mi convince, ma è un mio parere del tutto personale!].

          Io non vorrei fare la figura della pazza, ma mi continuo a chiedere e continuerò a farlo finché qualcuno non mi deluciderà: come è possibile che nel resto del mondo facciano a meno della PEC? Come fanno gli avvocati, gli imprenditori, la PA nel resto del mondo? [la mia non è una domanda retorica, né tanto meno provocatoria]

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          1. Guardi, sta facendo un sacco di confusione ed è bene porre chiarezza. La ratio che sta alla base della PEC non è la sostituzione della sola raccomandata. La ratio va ben oltre. Quando io le parlo di notifica, le parlo di notifica giudiziaria. La PEC serve per sostituire principalmente il ruolo dell’Ufficiale Giudiziario (il quale se non la trova a casa, le deposita l’atto presso il comune e le manda una raccomandata. Entro 10 gg la notifica fa compiuta giacenza e l’atto giudiziario si da per conosciuto anche se mai ritirato!).
            La ratio che sta alla base della necessaria prova dell’avvenuta ricezione della notifica giudiziaria serve da un lato per dare tempi certi al processo, dall’altro per garantire i diritti di difesa (valori, entrambi di rango costituzionale).
            Quindi, quando lei dice che l’S-MIME è uno strumento che può sostituire la pec perchè fondato su “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali” commette un errore, quantomeno nell’interpretazione della norma, perchè l’S-MIME non fornisce la ricevuta di ricezione con pedissequa certificazione di data e ora. Quindi il solo S-MIME non può sostituire la PEC ai sensi della normativa vigente. Nè potrebbe farlo sotto il profilo della ratio della norma istitutiva della pec che ha come scopo anche quello di far scomparire gli ufficiali giudiziari.
            Certo, a questo punto sarebbe comodo che la PA fornisse lei stessa uno strumento (una sorta di cassetto delle notifiche) dove poter reperire le notifiche, così da non accollare al cittadino i costi della PEC. Sta di fatto che ad oggi la PEC non è intercambiabile con S-MIME per le ragioni poc’anzi esposte.

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            1. Molto interessante il suo intervento, la ringrazio. Non avevo pensato alla PEC nei nuovi sistemi del processo telematico (cosa che sto studiando ora, anche grazie ai vostri contributi), ma nella comunicazione tra cittadino/imprese e PA o tra privati tra loro. Non sempre serve la notifica! Molto interessante l’idea del cassetto delle notifiche, che, se non sbaglio, è la soluzione adottata in austria…

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              1. Esattamente! La soluzione potrebbe essere quella di accentrare in un unico sistema (cassetto delle comunicazioni) tutte le comunicazioni tra PA e cittadino. Non solo, l’accesso dovrebbe essere dato anche a quei professionisti che necessitano di effettuare notifiche in proprio, permettendo così di notificare atti a tutti i cittadini e alle persone giuridiche. Il costo potrebbe anche essere inferiore a quello di gestione dell’intero parco di indirizzi PEC per i quali oggi si fa riferimento a numerose istituzioni private. Allo stesso tempo si potrebbe riformare il sistema degli Ufficiali Giudiziari.

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            2. Sono molto confuso. Leggo da due utenti qui che SMIME non da ricevuta di ricezione. Eppure io per ogni mail che invio (senza PEC, neanche vivo in Italia, l’ho scoperta oggi) ricevo due notifiche: una di avvenuto recapito al destinatario, ed una (questa forse facoltativa) di avvenuta lettura da parte del destinatario.

              Mi pare di capire che la PEC ha invece tre notifiche, invece di due? E’ quella la lacuna di SMIME? Altrimenti non capisco cosa dia in piu’

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              1. Il problema è giuridico: la normativa italiana, pur lasciando spazio a forme alternative alla PEC (ma neanche tanto), prevede una serie di certificazioni (sull’identità del mittente, sull’ora e data dell’invio e della ricezione…) che solo il sistema PEC può garantire appieno. Evidentemente la legislazione estera non è così restrittiva in merito, perciò nel resto del mondo vivono e comunicano serenamente senza PEC. Infatti la questione dell’articolo era: ha senso adoperare un sistema così complesso se altrove ne fanno a meno?? Anzi se lei abita fuori dall’Italia potrebbe delucidarci sulla normativa vigente nel paese in cui abita e sulla validità giuridica riconosciuta all’invio tramite il solo certificato S/MIME.

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      2. l’errore è quello di considerare la pec per interscambi omogenei
        errato
        oggi serve la certezza dell’invio? perfetto
        usatela per inviare le comunicazioni ai vostri dipendenti
        inviare le fatture/copie bonifici
        ne guadagnerete in salute e nessuno potrà dire che non è vero che non hanno ricevuto la posta…o rifiutarla o non ritirarla
        come tanti fanno con le RR.

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    1. Sei l’unico che ha colto nel segno…
      Sarebbe interessantissima una reportage giornalistico sul il sistema di lobbying dei service provider (in particolare uno) che ha scritto la legge e l’ha fatta proporre e approvare.

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